IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 con il quale il deputato dott. Riccardo Fraccaro e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 1° giugno 2018 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale l'on. Guido Guidesi, il sen. Vincenzo Santangelo e il deputato Simone Valente sono stati nominati sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, gli articoli 22 e 23 relativi, rispettivamente, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e al Dipartimento per le riforme istituzionali; Ritenuto opportuno delegare al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, deputato dott. Riccardo Fraccaro, le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento 1. A decorrere dal 14 giugno 2018 il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta on. Riccardo Fraccaro, di seguito «Ministro» e' delegato a esercitare le seguenti funzioni: a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento; b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita' governative e le deroghe durante la sessione di bilancio; c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari; d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate; e) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione e le facolta' conseguenti nelle forme previste dai Regolamenti parlamentari e dall'art. 14, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni; f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; g) autorizzare la presentazione da parte dei ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni; h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare; i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; l) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, richieste dalle commissioni parlamentari a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50; m) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi; n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del Comitato per la legislazione; o) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri; p) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; q) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere parlamentare; r) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea. 2. Il Ministro esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni. 3. Il Ministro, per le finalita' di cui al presente articolo, si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.